Esiste la pubblicità comparativa o è solo un modo per mettere in risalto il proprio prodotto?
Pubblicità comparativa: è possibile fare il confronto tra due prodotti?
1 OTTOBRE 2013 DI REDAZIONE
È
consentito mettere a confronto, in un messaggio pubblicitario, sia sulla stampa
che in televisione, due prodotti tra loro concorrenti a condizione che vengano
rispettate determinate condizioni, volte e garantire la trasparenza e la
correttezza della pubblicità. La
pubblicità comparativa, ossia quella che pone a confronto due o più prodotti,
al fine di lodare i pregi di uno solo di essi (quello pubblicizzato) è
consentita dalla nostra legge a condizione che ricorrano le seguenti
condizioni:
1. non deve essere
ingannevole;
2. deve confrontare solo
beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi
obiettivi;
3. deve confrontare una o
più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
4. non deve ingenerare confusione sul
mercato tra i professionisti o tra l’operatore pubblicitario e un concorrente o
tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i
servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
5. non deve discreditare o denigrare marchi,
denominazioni commerciali o altri segni distintivi di beni, servizi o attività
di prodotti concorrenti;
6. per i
prodotti con denominazione di origine, si deve riferire in ogni caso a prodotti
aventi la stessa denominazione;
7. non
deve trarre indebito vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale oppure ad altro segno distintivo di un concorrente o
alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
8. non deve presentare un bene o un servizio
come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da
una denominazione commerciale depositati.
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